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Fattura elettronica soggetti esclusi

Nov 19, 2018 #Fattura elettronica

Entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2019 l’obbligo della fattura elettronica. L’obbligo tutte le fatture emesse in seguito a cessioni di beni e prestazioni di servizi e riguarda sia i rapporti tra privati, quindi le operazioni B2C che le operazioni tra soggetti IVA e quindi operazioni B2B. La normativa annulla quindi l’uso del cartaceo e stravolge il sistema di fatturazione italiano che da sempre accompagna lo scambio di beni e servizi tra i soggetti residenti e stabiliti. Tuttavia, vi sono dei soggetti esclusi tra i privati che non hanno l’obbligo della fatturazione, ecco quali sono.

Fattura elettronica

Fattura elettronica soggetti esclusi quali sono

Anche se la normativa che entrerà in vigore nel nuovo anno obbliga all’uso della fatturazione elettronica, tuttavia tra i privati non tutti sono soggetti a rispettare questo adempimento. Dall’obbligo della fattura elettronica i soggetti esclusi sono:

  • I soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
  • I soggetti che si avvalgono del regime forfetario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  • Gli agricoltori in regime speciale (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72) che erano già esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
  • Le imprese per le operazioni di cessioni di beni e prestazione e servizi rese nei confronti dei non residenti (comunitari ed extra comunitari)

E’ opportuno ricordare che anche se questi soggetti sono esclusi dall’emissione della fattura in formato elettronico, dovranno comunque fare in modo di poter ricevere le fatture di acquisto.

Fattura elettronica soggetti esclusi cosa fare

Anche se questi soggetti sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, tuttavia devono adoperarsi per riceverle. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate stabilisce nel provvedimento n. 89757/2018 come devono comportarsi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio e del regime forfettario. Il provvedimento stabilisce che deve inserire solo il codice convenzionale “0000000” in caso il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra:

  • Nel regime di vantaggio
  • Nel caso il soggetto passivo si avvale del regime forfettario
  • Nel caso si tratti di un produttore agricolo.

Il che significa che il soggetto che recapita la fattura elettronica al cessionario o committente la rende disponibile nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e anche al cedente/prestatore con un duplicato comunicativo. Infatti, il provvedimento stabilisce che il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente e per vie diverse dal SdI che l’originale della fattura elettronica è disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione può avvenire anche consegnando una copia analogica della fattura elettronica.

E’ anche necessario stabilire come si desidera ricevere la fattura elettronica, se tramite la propria Pec o altri canali telematici o ancora delegando un terzo soggetto. La scelta deve essere comunicata al fornitore e va indicata anche nel proprio cassetto fiscale. Per farlo è sufficiente accedere nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e registrare il proprio indirizzo telematico nella sezione per la fattura elettronica.

 

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